Il professor Pietro Paolo Luvarà punta il dito contro i test d'ingresso di inizio anno e sostiene che nessuna norma nazionale li imponga. La verifica sulle quattro fonti citate conferma la tesi, con una conseguenza operativa che riguarda ogni collegio docenti riunito in questi giorni: se l'obbligo non esiste, la prassi si può modificare con una semplice delibera.
Le quattro norme citate, cosa dicono davvero
Il D.Lgs. 62/2017 in Gazzetta Ufficiale apre il capitolo valutazione affermando che essa ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti, senza mai prevedere prove diagnostiche obbligatorie a inizio anno. Il DPR 275/1999, all'articolo 4 sull'autonomia didattica, rimette alle singole istituzioni scolastiche modalità e criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale: è la fonte dell'autonomia, non di un adempimento uniforme. Il DPR 122/2009 disciplina la valutazione periodica e finale con quadrimestri, scrutini e certificazioni, ma nessun articolo impone test all'apertura dell'anno. Il D.Lgs. 297/1994, il Testo Unico della scuola, attribuisce agli organi collegiali la funzione valutativa complessiva delle attività didattiche, sempre senza vincolare a strumenti specifici. Sommate, le quattro norme convergono: quando la prova d'inizio anno esiste, è una scelta del collegio docenti, non un ordine del legislatore.
L'unico strumento nazionale è volontario
L'INVALSI mette a disposizione delle scuole le Prove Formative INVALSI, pensate per supportare la valutazione in ingresso e in itinere degli studenti rispetto ai traguardi di competenza previsti per il grado scolastico precedente. Sono uno strumento diagnostico formativo, non sommativo, con adesione volontaria della singola scuola. Il paradosso denunciato dalla lettera diventa più visibile in questa luce: molti collegi somministrano fascicoli costruiti in casa o forniti dalle case editrici, mentre lo strumento pubblico esplicitamente pensato per la valutazione in ingresso resta un'opzione. E i risultati delle Prove Formative sono consultabili dal dirigente scolastico e dal docente responsabile del progetto, con report per strumento, per studente e per domanda: un uso diagnostico strutturato che le batterie di fotocopie interne raramente offrono.
Cosa cambia per docenti e collegi
Se la prassi non è un obbligo di legge ma una delibera, allora nella delibera va discussa la sua utilità. Le domande operative sono due. Cosa fa il consiglio di classe con i punteggi del test d'ingresso? E come vengono usati nella programmazione dei mesi successivi? Se il risultato finisce nel cassetto e la programmazione parte comunque dal manuale a pagina uno, l'attività ha consumato ore di docenza e risme di carta senza incidere sulle scelte didattiche. Un precedente coerente c'è già: la circolare del MIM sulle iscrizioni ha invitato le scuole a evitare l'esito di eventuali test di valutazione come criterio di precedenza, un segnale in linea con il quadro normativo e con l'autonomia riconosciuta dalla legge alle singole istituzioni.
Il calendario politico offre lo spazio più ampio per la discussione: la ripresa dei lavori della 7ª Commissione Cultura al Senato fissata al 9 settembre 2026 apre l'autunno con la valutazione degli apprendimenti tra i dossier ricorrenti. La logica utile alla scuola resta quella sottrattiva prima che additiva, la stessa che aveva ispirato la pratica del restauro sottrattivo dell'architetta Susanna Nobili: togliere ciò che non produce valore invece che sommare protocolli. E come nei contesti in cui la validità di una spesa dipende dal consenso esplicito, se il collegio non ha davvero deliberato la prova d'ingresso la routine di settembre riposa su un adempimento senza fondamento.
Il prossimo collegio docenti utile ha già l'ordine del giorno pronto: rimettere in discussione un adempimento che nessuna legge chiede e destinare le stesse ore a strumenti diagnostici scelti in modo consapevole, coerenti con il progetto formativo che ogni scuola ha già scritto nel proprio PTOF.