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Licenziamento del disabile per comporto: il nuovo obbligo di confronto

La Cassazione 13734/2026 obbliga il datore al confronto con il lavoratore disabile prima del licenziamento per comporto. Cosa cambia per 975mila occupati.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 13734 dell'11 maggio 2026, ha imposto al datore di lavoro un obbligo nuovo: prima di licenziare un dipendente disabile per superamento del comporto, deve aprire un confronto formale per verificare il nesso tra assenze e disabilità. La pronuncia tocca circa 975mila lavoratori con disabilità oggi occupati in Italia.

Il caso veneto e il principio confermato

Il giudizio nasce da un caso veneto. Un lavoratore affetto da due patologie croniche, una alla spalla destra e una al ginocchio sinistro, era stato licenziato dopo il superamento del periodo di comporto. La Corte d'Appello di Venezia aveva dichiarato nullo il licenziamento, ritenendo che frequenza e durata delle assenze avrebbero dovuto attivare il confronto con il dipendente.

La Cassazione conferma il principio ma corregge i giudici di merito su un punto chiave: malattia e disabilità non coincidono. Per parlare di handicap servono due requisiti: una patologia di carattere duraturo e una idoneità causale a impedire la partecipazione del lavoratore alla vita lavorativa nella stessa misura dei colleghi non disabili. Devono ricorrere entrambi, e vanno accertati nel caso concreto.

Il fondamento normativo resta l'articolo 2 del D.lgs. 216/2003 sulla parità di trattamento nei luoghi di lavoro, che ha attuato la direttiva europea 2000/78/CE. La Cassazione richiama anche il recente d.lgs. 62/2024 e la legge 104/1992, come modificata dalla riforma del 2024.

L'obbligo nuovo: il confronto preventivo

Il passaggio più rilevante della sentenza non riguarda il principio di non discriminazione, ormai consolidato, ma una procedura concreta. La Cassazione qualifica come fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento l'interlocuzione tra datore e dipendente. Tradotto: se l'azienda conosce o avrebbe potuto conoscere lo stato di disabilità del lavoratore, deve acquisire informazioni sulle cause delle assenze prima di procedere al licenziamento.

Senza questo confronto il licenziamento è nullo per discriminazione indiretta. Il criterio apparentemente neutro del comporto, fissato a 180 giorni nel CCNL Commercio e a 183 giorni nel Metalmeccanico industriale per anzianità fino a tre anni, diventa discriminatorio se applicato senza considerare la maggiore morbilità connessa alla disabilità.

L'impatto numerico è rilevante. In Italia ci sono circa 3 milioni di persone con disabilità in età lavorativa, 15-64 anni, ma solo il 32,5% è occupato, contro il 58,9% della popolazione generale, secondo i dati ISTAT sulla condizione delle persone con disabilità. La situazione peggiora per le donne disabili, ferme al 26,7% di occupazione, e nel Mezzogiorno, dove il tasso scende al 18,9%. Sono i lavoratori più esposti al rischio comporto e i primi a beneficiare del nuovo obbligo procedurale.

La Corte avverte però: l'onere datoriale di acquisire informazioni non legittima un atteggiamento ostruzionistico del dipendente. Il confronto è un dialogo, non una concessione unilaterale.

Cosa cambia per aziende e lavoratori

Per le aziende l'asticella si alza. Non basta più rispettare i giorni di comporto fissati dal contratto collettivo: occorre documentare di aver chiesto al dipendente se le assenze siano legate alla disabilità e di aver valutato accorgimenti ragionevoli. Senza questa documentazione il licenziamento è impugnabile.

Per il lavoratore la sentenza apre una via di tutela concreta, ma con un onere di trasparenza: chi tace o ostacola il confronto perde una parte della protezione antidiscriminatoria.

Resta il nodo segnalato da mesi dagli operatori: il contratto collettivo nazionale non distingue ancora tra comporto ordinario e comporto del lavoratore con handicap. Finché la contrattazione non interverrà, ad esempio raddoppiando il periodo in presenza di disabilità accertata, le aziende continueranno a decidere caso per caso con un rischio di contenzioso permanente.

La questione è particolarmente sensibile nei comparti con alto tasso di patologie croniche professionali. Nella scuola, dove il carico di lavoro reale dei docenti supera spesso le 36 ore settimanali, la sovrapposizione fra usura professionale e patologia cronica è strutturale, tanto che la petizione Anief per il pensionamento anticipato dei docenti ha già superato i 100mila sostenitori.

Il messaggio della Cassazione alle parti sociali è chiaro: senza una disciplina contrattuale dedicata al comporto del lavoratore disabile, ogni licenziamento per superamento sarà a rischio nullità. La palla passa ora ai tavoli di rinnovo dei CCNL.

Pubblicato il: 26 giugno 2026 alle ore 10:33