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Compatibilità tra Lavoro Agile e Reperibilità: il Nuovo Orientamento dell’Aran del 12 Giugno 2025

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Analisi dettagliata delle indicazioni Aran in tema di reperibilità e smart working alla luce del CCNL comparto pubblico

Compatibilità tra Lavoro Agile e Reperibilità: il Nuovo Orientamento dell’Aran del 12 Giugno 2025

Indice degli argomenti

1. Introduzione al tema: lavoro agile e reperibilità nella pubblica amministrazione 2. Cosa prevede la normativa: art. 56 CCNL 16.10.2008 e il quadro regolatorio 3. La posizione dell’Aran del 12 giugno 2025 4. Compatibilità tra lavoro agile e reperibilità: quando è possibile 5. Modalità pratiche di gestione della reperibilità in smart working 6. I diritti e i doveri del lavoratore agile in reperibilità 7. Implicazioni per la contrattazione aziendale e pubblica 8. La disciplina sulla reperibilità secondo il CCNL 9. Conclusioni e prospettive future

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Introduzione al tema: lavoro agile e reperibilità nella pubblica amministrazione

Il lavoro agile, meglio conosciuto come smart working, rappresenta una delle più rilevanti innovazioni organizzative degli ultimi anni nel panorama lavorativo italiano, tanto nel settore privato quanto nella pubblica amministrazione. Parallelamente, l’istituto della reperibilità resta centrale per garantire la continuità dei servizi e la sicurezza degli utenti, specie nei comparti critici come sanità, sicurezza, informatica ed enti pubblici. Tuttavia, la possibilità di far coesistere queste due modalità operative ha sollevato numerose questioni interpretative, sia a livello giuridico sia operativo.

Recentemente, il tema ha ricevuto nuova attenzione grazie all’ultimo orientamento Aran del 12 giugno 2025, che ha chiarito diversi aspetti sulla compatibilità tra reperibilità e smart working in riferimento alle disposizioni contrattuali vigenti, in particolare all’art. 56 del CCNL del 16 ottobre 2008.

In questo approfondito articolo analizzeremo:

* Le basi normative della reperibilità; * Le specifiche dell’orientamento pubblicato dall’Aran come autorità interpretativa nella contrattazione pubblica; * Come la reperibilità possa integrarsi o meno con il lavoro agile; * Le conseguenze pratiche e i diritti dei lavoratori coinvolti.

Cosa prevede la normativa: art. 56 CCNL 16.10.2008 e il quadro regolatorio

La disciplina della reperibilità nelle pubbliche amministrazioni è storicamente regolata dall’articolo 56 del CCNL Comparto Enti Pubblici del 16 ottobre 2008. Questo articolo chiarisce che la reperibilità è un obbligo di servizio che si esplica durante le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro e prevede la disponibilità del lavoratore a svolgere la prestazione, anche in eventuali condizioni di urgenza, entro determinati tempi di attivazione.

Secondo il CCNL, la reperibilità può essere richiesta “quando le esigenze di servizio lo richiedano”, assicurando l’intervento del dipendente, che deve presentarsi in servizio entro precisi limiti temporali successivamente all’attivazione della chiamata.

Inoltre, la normativa sulla reperibilità fuori orario di lavoro definisce che tale periodo, pur essendo disciplinato contrattualmente, è riferibile a momenti in cui, normalmente, non sussiste un obbligo di prestazione lavorativa continuativa, bensì una generica e potenziale disponibilità.

Questo aspetto si intreccia con la normativa sul lavoro agile, che—ai sensi della legge 81/2017 e delle direttive applicative—assicura il diritto alla disconnessione ed una maggiore flessibilità organizzativa e temporale.

La posizione dell’Aran del 12 giugno 2025

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran), nell’orientamento pubblicato il 12 giugno 2025, ha preso posizione su una delle domande più ricorrenti in materia: “L’istituto della reperibilità è compatibile con il lavoro agile?”

La risposta fornita dall’Aran è particolarmente significativa per il comparto pubblico, in cui la transizione verso modelli organizzativi più flessibili si accompagna a esigenze di servizio 24/7 e alla garanzia di continuità operativa.

Secondo l’Aran, la reperibilità è compatibile con il lavoro agile solamente se attuata nella fascia di inoperabilità. Per fascia di inoperabilità si intendono quelle ore o giornate nelle quali il lavoratore pubblico non è tenuto all’espletamento dell’ordinaria prestazione lavorativa, ovvero nei periodi extracurriculari rispetto all’orario standard.

Da ciò consegue che durante l’orario in cui il lavoratore si trova in smart working, non può essere contemporaneamente soggetto a regime di reperibilità, ma dovrà esserlo esclusivamente nei periodi in cui, secondo pianificazione, è fuori servizio ma può essere richiamato in caso di necessità.

Compatibilità tra lavoro agile e reperibilità: quando è possibile

La compatibilità tra lavoro agile e reperibilità si pone soltanto in determinati contesti. Sintetizzando i punti chiave dell’orientamento Aran:

* smart working e reperibilità sono compatibili solo durante la fascia di inoperabilità; * il lavoratore resta tenuto a garantire la prestazione di servizio ove richiesto durante la reperibilità; * la reperibilità è fuori orario rispetto alla prestazione ordinaria, anche in smart working; * il lavoratore deve poter raggiungere fisicamente il luogo di lavoro, se il servizio lo richiede, entro i tempi previsti dal CCNL o dai regolamenti aziendali.

Quindi, non è ammesso essere in contemporanea sia “reperibili” sia impegnati nella prestazione lavorativa ordinaria (in presenza o da remoto). Il periodo di reperibilità è, infatti, configurato come un tempo di possibile chiamata in servizio, ma non come tempo di lavoro effettivo.

Esempi pratici:

Se un lavoratore svolge attività in smart working dalle 9 alle 17, la reperibilità potrà essere richiesta solo dalle 17 in poi, ovvero nella fascia di inoperabilità rispetto all’orario di lavoro comunicato.

Nel caso di turnazioni o orari flessibili, occorre valutare con precisione i confini tra attività ordinaria in modalità agile e periodi di inoperabilità.

Modalità pratiche di gestione della reperibilità in smart working

Nel contesto della pubblica amministrazione, la gestione della reperibilità per i lavoratori in smart working pone particolari sfide organizzative:

* Organizzazione del lavoro: ogni ente è chiamato a pianificare con chiarezza le fasce di servizio, distinguendo tra orario di lavoro in presenza, da remoto e reperibilità. Sono necessari sistemi di rilevazione affidabili dell’attività svolta e della reperibilità attivata. * Rispetto della normativa: la reperibilità deve essere programmata nel rispetto della normativa di riferimento, delle direttive interne e delle esigenze di equilibrio vita-lavoro. * Possibilità di intervento: il lavoratore reperibile deve garantire non solo la disponibilità a rispondere alle chiamate, ma anche la concreta possibilità di raggiungere la sede di servizio entro i tempi previsti. * Strumentazione tecnologica: per i casi in cui l’intervento può essere reso a distanza (es. supporto IT), sono richieste dotazioni tecnologiche adeguate e sistemi di connessione sicura.

I diritti e i doveri del lavoratore agile in reperibilità

Il lavoratore in modalità agile soggetto a regime di reperibilità possiede sia diritti sia obblighi specifici:

Diritti:

* Mantiene il diritto alla disconnessione durante i periodi di non reperibilità; * Ha diritto a compensi integrativi secondo quanto stabilito dal CCNL e dagli accordi aziendali; * Deve essere informato con anticipo sulle fasce di reperibilità e sulle modalità di attivazione della chiamata.

Doveri:

* In caso di attivazione della reperibilità, il lavoratore è tenuto a intervenire nel modo più rapido possibile, fisicamente in ufficio se richiesto, oppure in teleassistenza se previsto; * Deve attenersi alle regole di comportamento e sicurezza definite dall’ente; * È obbligato a garantire la reperibilità come da pianificazione e a non svolgere attività che ostacolino la tempestività dell’intervento.

In presenza di situazioni particolari (ferie, permessi, malattia), la reperibilità deve essere sospesa o riorganizzata, secondo la normativa vigente.

Implicazioni per la contrattazione aziendale e pubblica

L’orientamento Aran ha un impatto significativo sulla contrattazione collettiva e aziendale, specialmente nella fase di regolazione interna dello smart working e della reperibilità. Ogni amministrazione è chiamata a definire:

* Le modalità di comunicazione delle fasce di reperibilità; * I criteri di riconoscimento delle indennità; * Le procedure per la verifica dell’effettiva reperibilità; * I sistemi di controllo del rispetto della normativa su lavoro agile e sulle garanzie di disconnessione.

La chiarezza delle regole è essenziale per evitare contenziosi e garantire sia il diritto alla flessibilità dei lavoratori sia le esigenze operative delle amministrazioni pubbliche.

La disciplina sulla reperibilità secondo il CCNL

Come già indicato, il CCNL rappresenta la fonte primaria di riferimento. L’art. 56 del contratto nazionale stabilisce:

* orari precisi per la chiamata in servizio durante la reperibilità; * la necessità che il dipendente possa raggiungere la sede operativa entro i “limiti temporali” fissati; * i casi di attivazione urgente, con modalità definite di preavviso e retribuzione.

Questi elementi diventano ancora più rilevanti in un contesto di crescente normativa lavoro agile in Italia, che incentiva la flessibilità ma impone anche nuovi obblighi sia per i lavoratori smart working sia per le amministrazioni.

Riepilogo pratico per lavoratori e amministrazioni:

* La reperibilità può essere riconosciuta solo se coincide con la fascia di inoperabilità; * Durante la reperibilità in smart working, il lavoratore potrà essere chiamato a fornire assistenza, anche da remoto se il servizio lo consente; * Le amministrazioni devono aggiornare regolamenti e procedure in modo da garantire una gestione trasparente ed efficace delle reperibilità per i lavoratori in smart working.

Conclusioni e prospettive future

Il recente orientamento Aran rafforza e chiarisce il quadro normativo vigente, stabilendo criteri chiari su quando e come la reperibilità sia compatibile con il lavoro agile. Alla luce delle sfide imposte dall’innovazione tecnologica e della crescente diffusione dello smart working nella pubblica amministrazione, è sempre più importante sviluppare sistemi organizzativi adattabili, che coniughino le esigenze di servizio con la tutela dei diritti dei lavoratori.

Per il futuro, ci si attende una crescente integrazione tra diversi istituti contrattuali e nuove forme di regolazione, specialmente nell’ottica di valorizzare i diritti dei lavoratori smart working, favorendo contemporaneamente la qualità dei servizi pubblici.

Le amministrazioni sono chiamate a un ruolo attivo nella traduzione operativa delle linee guida dell’Aran, investendo in formazione, strumenti digitali e procedure chiare. Solo così sarà possibile garantire compatibilità effettiva tra reperibilità e smart working, tutelando l’equilibrio tra esigenze organizzative e benessere del personale.

In sintesi: la compatibilità tra reperibilità e lavoro agile è possibile, ma subordinata a limiti ben precisi. La chiave sta nell'informazione trasparente, nella regolazione condivisa e nel continuo aggiornamento delle pratiche amministrative e contrattuali alla realtà del lavoro pubblico e privato in continua evoluzione.

Pubblicato il: 17 giugno 2025 alle ore 09:33