* Chi può richiedere l'Assegno Unico nel 2026 * Affidamento condiviso: la ripartizione al 50% * Affidamento esclusivo: l'assegno va al genitore affidatario * Il ruolo del giudice di famiglia * Come presentare la domanda all'INPS * Nuclei monofamiliari e casi particolari
Separazione, divorzio, fine di una convivenza. Quando una coppia con figli si scioglie, tra le tante questioni pratiche da affrontare ce n'è una che riguarda direttamente il portafoglio di entrambi i genitori: a chi spetta l'Assegno Unico Universale? La risposta, nel 2026, non è scontata. Dipende dal tipo di affidamento stabilito dal tribunale, dalle scelte dei genitori e, in alcuni casi, dalla decisione del giudice di famiglia.
L'INPS ha definito regole precise che governano la ripartizione della prestazione nelle situazioni di crisi familiare. Regole che conviene conoscere a fondo, perché un errore nella domanda o una mancata comunicazione possono tradursi in ritardi, revoche o perdite economiche concrete.
Chi può richiedere l'Assegno Unico nel 2026 {#chi-puo-richiedere-lassegno-unico-nel-2026}
Punto fermo: l'Assegno Unico 2026 spetta a prescindere dallo stato civile. Non importa se i genitori sono sposati, conviventi, separati, divorziati o se non hanno mai formalizzato la propria unione. Il diritto alla prestazione è legato alla presenza di figli a carico e al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare il D.Lgs. 230/2021 e successive modifiche.
La domanda, tuttavia, può essere presentata da uno solo dei due genitori. Questo aspetto genera spesso confusione tra le coppie che si stanno separando. Chi dei due deve fare richiesta? E soprattutto, come viene poi erogato l'importo?
Stando a quanto emerge dalle circolari INPS, la regola generale prevede che il richiedente indichi nella domanda i dati dell'altro genitore, affinché l'Istituto possa procedere alla corretta ripartizione. Ma le modalità cambiano sensibilmente a seconda del regime di affidamento.
Affidamento condiviso: la ripartizione al 50% {#affidamento-condiviso-la-ripartizione-al-50}
È lo scenario più frequente nei tribunali italiani. Quando il giudice dispone l'affidamento condiviso, entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e partecipano alle decisioni sulla vita del figlio. In questo caso, l'Assegno Unico viene suddiviso in parti uguali: il 50% a ciascun genitore.
La prestazione può essere richiesta da uno dei due, ma in fase di compilazione della domanda è possibile, anzi raccomandato, indicare la volontà di ripartire l'importo. L'INPS provvederà ad accreditare metà dell'assegno sul conto corrente del richiedente e l'altra metà su quello dell'altro genitore.
Un meccanismo apparentemente lineare, che nella pratica si inceppa quando manca la comunicazione tra ex partner. Se il genitore richiedente non segnala la separazione o non indica i dati bancari dell'altro genitore, l'intero importo rischia di confluire su un unico conto. Con tutto ciò che ne consegue in termini di contenziosi.
Vale la pena ricordare che anche altre prestazioni assistenziali seguono logiche di ripartizione specifiche in base alla composizione del nucleo familiare: chi volesse approfondire il tema delle tutele economiche per situazioni particolari può consultare la Guida all'Assegno di Invalidità 2025: come ottenerlo anche lavorando, utile per comprendere come l'INPS gestisce prestazioni destinate a nuclei con esigenze diverse.
Affidamento esclusivo: l'assegno va al genitore affidatario {#affidamento-esclusivo-lassegno-va-al-genitore-affidatario}
Quando invece il tribunale dispone l'affidamento esclusivo a uno dei due genitori, il quadro si semplifica, almeno dal punto di vista burocratico. L'Assegno Unico spetta interamente al genitore affidatario, che è l'unico legittimato a presentare la domanda e a ricevere l'erogazione.
L'affidamento esclusivo, come noto, viene disposto in situazioni particolari: gravi inadempienze dell'altro genitore, condotte pregiudizievoli per il minore, o impossibilità di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale. Si tratta di casi meno frequenti rispetto all'affidamento condiviso, ma tutt'altro che rari.
In queste circostanze, il genitore non affidatario non ha diritto ad alcuna quota dell'assegno. Una previsione che può sembrare severa, ma che rispecchia la logica del provvedimento giudiziario: se un genitore è stato ritenuto inidoneo a condividere le responsabilità educative, difficilmente gli verrà riconosciuto un beneficio economico legato proprio a quelle responsabilità.
Il ruolo del giudice di famiglia {#il-ruolo-del-giudice-di-famiglia}
C'è poi un terzo scenario, meno conosciuto ma altrettanto rilevante. Il giudice di famiglia può decidere, nell'ambito dei provvedimenti relativi alla separazione o al divorzio, di destinare l'intero Assegno Unico al genitore collocatario, anche in presenza di affidamento condiviso.
Questa possibilità risponde a un principio preciso: garantire che le risorse economiche destinate al mantenimento dei figli siano effettivamente utilizzate da chi, quotidianamente, sostiene le spese legate alla loro cura. Il genitore collocatario, cioè quello presso il quale il minore risiede prevalentemente, si trova infatti a fronteggiare costi fissi, dall'alimentazione alle utenze domestiche, che l'altro genitore contribuisce a coprire attraverso l'assegno di mantenimento.
Se il giudice ritiene che la ripartizione al 50% possa risultare inadeguata rispetto ai bisogni concreti del minore, può dunque disporre diversamente. In tal caso, il provvedimento giudiziario prevale sulla regola generale dell'INPS, e l'Istituto è tenuto ad adeguare l'erogazione.
Come presentare la domanda all'INPS {#come-presentare-la-domanda-allinps}
La procedura di richiesta dell'Assegno Unico passa, come di consueto, attraverso il portale MyINPS, oppure tramite i patronati e il contact center dell'Istituto. Il genitore richiedente deve:
* Indicare i dati anagrafici di tutti i figli a carico * Specificare il tipo di affidamento (condiviso o esclusivo) * Inserire i riferimenti bancari propri e, nel caso di affidamento condiviso, quelli dell'altro genitore * Allegare, se necessario, il provvedimento del giudice che dispone modalità particolari di erogazione
L'ISEE resta il parametro fondamentale per determinare l'importo. In assenza di ISEE aggiornato, viene riconosciuto l'importo minimo previsto dalla normativa. Un dettaglio non trascurabile, soprattutto per le famiglie in fase di riorganizzazione patrimoniale post-separazione, quando i tempi per ottenere una nuova attestazione possono allungarsi.
Nuclei monofamiliari e casi particolari {#nuclei-monofamiliari-e-casi-particolari}
Una menzione specifica meritano i nuclei monofamiliari, ovvero quelli composti da un solo genitore con figli a carico. Può trattarsi di genitori vedovi, di situazioni in cui l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio, o di casi in cui il secondo genitore risulta irreperibile.
In queste circostanze, la domanda viene presentata dall'unico genitore presente nel nucleo, che riceve l'intera prestazione. Alcune maggiorazioni specifiche possono inoltre applicarsi a tutela di questi nuclei più fragili.
Il contesto economico del 2026 rende queste misure particolarmente significative. Mentre il governo lavora su diversi fronti di politica sociale, come emerge anche dalle discussioni sull'Aumento delle Pensioni nel 2026: Le Prime Stime del Governo, la tutela dei nuclei familiari con figli resta uno dei pilastri del welfare italiano.
Per i genitori separati o divorziati, il consiglio pratico resta quello di aggiornare tempestivamente la propria domanda ogni volta che interviene una modifica nelle condizioni di affidamento. Un cambio disposto dal tribunale non si riflette automaticamente nei sistemi INPS: serve una comunicazione esplicita, corredata dalla documentazione giudiziaria. Trascurare questo passaggio significa, nella migliore delle ipotesi, ritardare l'erogazione. Nella peggiore, trovarsi a dover restituire somme percepite indebitamente.