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Caso Garlasco: Sempio, il rifiuto sessuale e la legge sul femminicidio

La procura parla di motivi abietti, non futili: distinzione che conta. E il movente del rifiuto sessuale entra nell'orbita del nuovo art. 577-bis.

La Procura di Pavia ha notificato ad Andrea Sempio un invito a comparire per il 6 maggio 2026, modificando il capo di imputazione da omicidio in concorso a omicidio volontario. Sempio è ora il solo indagato per il delitto di Garlasco, il caso dell'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 in provincia di Pavia. Secondo gli inquirenti, l'amico del fratello della ventiseienne l'avrebbe uccisa "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale". Tra le aggravanti contestate figurano anche la crudeltà, per "l'efferatezza dell'azione", e il numero di colpi inflitti: almeno 12 lesioni al cranio e al volto.

Il movente: rifiuto sessuale e 12 colpi alla testa

La ricostruzione della procura descrive una lite tra Chiara Poggi e Sempio, seguita da colpi ripetuti con un corpo contundente mai identificato. Sempio avrebbe colpito prima la giovane frontalmente e sullo zigomo destro, poi mentre era caduta a terra, e infine l'avrebbe trascinata verso la cantina. Lì, "nonostante la stessa fosse già incosciente", avrebbe inflitto "almeno 4-5 colpi" alla nuca, causando le "lesioni cranio-encefaliche dalle quali derivava il decesso". Il nome di Sempio era già emerso nei margini dell'indagine originaria, poi archiviata con la condanna definitiva di Alberto Stasi. La riapertura del fascicolo ha portato a questa nuova ricostruzione del movente e alla modifica del capo d'imputazione.

Abietti, non futili: la distinzione che i media confondono

Diversi articoli di stampa descrivono il movente del caso con l'espressione "futili motivi". Si tratta di un errore giuridico. L'articolo 61 n.1 del codice penale prevede come circostanza aggravante "l'aver agito per motivi abietti o futili", ma le due categorie non sono equivalenti. Il motivo è futile quando è sproporzionato rispetto al reato e privo di consistenza, come un diverbio condominiale o una lite per il parcheggio. Il motivo è abietto quando è moralmente ripugnante, turpe, espressione di un grado di perversità che - secondo la giurisprudenza costante della Cassazione - desta un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità. Uccidere per punire una donna che ha rifiutato un approccio sessuale non è un atto impulsivo senza causa: è un atto compiuto per odio verso la libertà di autodeterminazione della vittima. Quella è la qualificazione scelta dalla Procura di Pavia, e la differenza non è solo lessicale.

Il reato di femminicidio e il caso Garlasco

L'Italia ha introdotto il reato autonomo di femminicidio con la legge 181 del 2025, che ha inserito nel codice penale l'articolo 577-bis, in vigore dal dicembre 2025. La norma prevede l'ergastolo per chi uccide una donna "in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo" o "come atto di odio o discriminazione in quanto donna". Il movente indicato dalla procura per il caso Garlasco - "odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale" - corrisponde alla formulazione del nuovo articolo in misura quasi letterale. Tuttavia, il capo d'imputazione a Sempio si fonda sugli articoli 575 e 61 del codice penale, le norme tradizionali sull'omicidio aggravato, e non sull'art. 577-bis. Il motivo è procedurale: l'indagine è stata avviata prima che la nuova norma entrasse in vigore, e la retroattività sfavorevole all'imputato è vietata dall'ordinamento italiano.

La difesa: il movente sessuale non è dimostrato

La difesa di Sempio ha già contestato la ricostruzione degli inquirenti. Secondo il legale, l'indagato "non aveva rapporti con la ragazza, nel senso sociale" e "non la frequentava spesso": "è poco chiaro dove abbiano dedotto un movente sessuale". L'interrogatorio del 6 maggio 2026 sarà il passo successivo di un'indagine che aveva già subito un arresto: nel maggio 2025 un precedente invito a comparire era stato dichiarato invalido per vizi procedurali nella notifica.

Il delitto del 13 agosto 2007 torna in aula con una contestazione inedita e un quadro normativo profondamente cambiato. La scelta della procura di qualificare il movente come odio per un rifiuto - attraverso le aggravanti tradizionali e non il nuovo reato autonomo - mostrerà nei prossimi mesi come i tribunali italiani intendono applicare il diritto penale del femminicidio a fatti avvenuti quasi vent'anni fa.

Pubblicato il: 30 aprile 2026 alle ore 11:51